LA IUC

La IUC ricomprende:

  • TARI tassa sui rifiuti
  • TASI tassa sui servizi
  • IMU imposta municipale unica

 

TARI

 

  • è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
  • è dovuta da coloro che occupano l’immobile

  1. proprietari
  2. inquilini
  3. detentori a qualsiasi titolo
     
  • si calcola con riferimento alla superficie calpestabile dei locali e delle aree
  • si paga secondo le tariffe previste dal regolamento comunale; la tariffa può essere ridotta ad esempio:
  • nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
  • nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
  • per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
  • qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.
  • il Comune stabilisce numero e scadenze di pagamento, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e lasciando al contribuente la facoltà di pagare integralmente l’imposta, entro il 16 giugno di ogni anno;
  • il Comune ha il compito di inviare gli avvisi di pagamento precompilati per semplificare gli adempimenti;
  • la TARI si versa mediante il modello F24 (codice tributo 3944 e 3950 per la tariffa) oppure tramite bollettino di conto corrente postale o con i  servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.

 

 

TASI

  • è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo (ad es. l'inquilino) fabbricati (compresa l’abitazione principale) e aree edificabili, con l’eccezione dei terreni agricoli. Sono comunque esentati dall’imposta i fabbricati posseduti dallo Stato e da enti pubblici (regioni, province,ecc.)
  • copre il costo dei servizi cosiddetti indivisibili forniti dal Comune (illuminazione pubblica, sicurezza stradale ecc.)
  • la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti previsti per l’IMU
  • l’aliquota è dell’1 per mille
    • per il 2014 è fissata al 2,5 per mille; i Comuni hanno facoltà di aumentarla a
      • prima casa, 3,3 per mille
      • altri fabbricati, 11,4 per mille 
  • i Comuni possono ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, o disporre specifiche detrazioni. In particolare, il Comune può prevedere riduzioni, ad esempio:
    • nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale)
    • nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola)
    • per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi
    • qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti
  • il Comune stabilisce numero e scadenze di pagamento (in generale 16 giugno e 16 dicembre per il saldo), con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e lasciando al contribuente la facoltà di pagare integralmente l’imposta, entro il 16 giugno di ogni anno;
  • la TASI si versa con le stesse modalità dell'IMU in autoliquidazione mediante il modello F24(codice tributo 3958) oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.

Per il 2014:

  • i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014
    • la scadenza di pagamento è il 16 giugno 2014
  • i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio
    • la scadenza del versamento della prima rata TASI è posticipata al 16 ottobre 2014

i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni e la delibera deve essere pubblicata nel sito del  Ministero  dell’economia entro il 18 settembre 2014

  • i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 10 settembre
    • la scadenza del versamento è il 16 dicembre 2014 in un’unica soluzione

- è applicata l’aliquota dell’1 per mille

- l’inquilino (in caso di locazione) o l’occupante (ad es.: in caso di comodato) deve versare il 10% dell’ammontare complessivo del tributo.

 

 

IMU

  • continua ad applicarsi ai fabbricati (esclusa la prima casa non classificata nelle categorie A/1, A/8 , A/9)
  • l’importo da pagare è ricompreso nella nuova IUC
  • le scadenze sono fissate per il 16 giugno (acconto) e per il 16 dicembre (saldo)
  • l’aliquota massima comprensiva di TASI non può essere complessivamente superiore all’11,4 per mille
  • si versa mediante il modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale

 

 

DICHIARAZIONE IUC

  • deve essere presentata da chi deve pagare il tributo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del possesso dell'immobile
  •  ha effetto anche per gli anni successivi se non subentrano  modificazioni
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